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Occorre chiarire se le spese sostenute dopo il 31 dicembre 2022 e rientranti nelle proroghe che il Decreto Cessioni ha previsto al fine della cessione del credito, possono rientrare all'interno delle misure previste dal nuovo comma 1-sexies dell'articolo 121 del...
Chiarire “se le spese sostenute dopo il 31 dicembre 2022, in relazione al cosiddetto superbonus 110 per cento per le villette e unifamiliari e comunque rientranti nelle proroghe che il decreto-legge n. 11 del 2023 ha previsto al fine della cessione del credito, possono rientrare all'interno delle misure previste dal nuovo comma 1-sexies dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020”.
Lo chiede al Ministero dell'Economia un'interrogazione presentata il 15 giugno scorso in Commissione Finanze della Camera (n. 5-00979 presentata da Mariangela Matera).
Nell'interrogazione si ricorda, in premessa, che “l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, ha previsto una serie di modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, tra le quali in particolare, le disposizioni indicate dal comma aggiuntivo 1-sexies, che consentono alle banche, agli intermediari finanziari iscritti all'apposito albo e alle società appartenenti a un gruppo bancario e alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, cessionarie dei crediti d'imposta, di utilizzare in tutto o in parte detti crediti, in relazione agli interventi rientranti nel cosiddetto superbonus, la cui spesa è stata sostenuta sino al 31 dicembre 2022, per sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni”.
Nel medesimo decreto-legge n. 11 del 2023 “è stato inoltre introdotto in sede di conversione l'articolo 01, che proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 30 settembre 2023 per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari (rispetto al vigente termine del 31 marzo 2023) a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo”. Tale misura “tratta, in particolare, dei lavori realizzati sostanzialmente sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari, a condizione che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno”. In tale ambito, l'interrogante “ravvisa perplessità, in relazione alle modifiche sopraggiunte nella nuova disciplina normativa prevista dal suesposto decreto-legge n. 11 del 2023 (che modifica ulteriormente le norme precedenti) per gli interventi relativi a più parti comuni di edifici condominiali, i cui lavori sono in corso di esecuzione, la cui Cilas (ovvero la comunicazione di inizio lavori asseverata al superbonus 110 per cento) sia stata presentata prima del 25 novembre 2022”.
Gli stessi istituti di credito “sollecitano ulteriori chiarimenti, al fine di comprendere se quanto riportato nel nuovo comma 1-sexies in precedenza richiamato può essere consentito, in relazione all'acquisito dei crediti d'imposta cedibili, relativamente ai lavori realizzati entro i|31 dicembre 2022, in relazione all'acquisto dei crediti d'imposta, per le villette unifamiliari con le Cilas, presentate entro il 16 febbraio 2023”.
In conclusione, l'interrogante chiede al Ministro dell'Economia quali orientamenti “intenda esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa, al fine di chiarire, in particolare, se le spese sostenute dopo il 31 dicembre 2022, in relazione al cosiddetto superbonus 110 per cento per le villette e unifamiliari e comunque rientranti nelle proroghe che il decreto-legge n. 11 del 2023 ha previsto al fine della cessione del credito, possono rientrare all'interno delle misure previste dal nuovo comma 1-sexies dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020”.
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