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Congruità della manodopera in edilizia: novità dal 1° marzo 2023

Il 7 dicembre scorso le Parti Sociali nazionali dell’edilizia hanno sottoscritto un accordo in materia di congruità, che si trasmette in allegato, unitamente alla “procedura di alert” che ne costituisce parte integrante. Il suddetto accordo è finalizzato, in primo luogo,...

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Il 7 dicembre scorso le Parti Sociali nazionali dell’edilizia hanno sottoscritto un accordo in materia di congruità, che si trasmette in allegato, unitamente alla “procedura di alert” che ne costituisce parte integrante.

Il suddetto accordo è finalizzato, in primo luogo, a dare piena attuazione all’istituto della congruità, introducendo, a decorrere dal 1° marzo 2023, per tutti i cantieri pubblici e privati, un’apposita “procedura di alert”, illustrata nel prosieguo della presente comunicazione.

Inoltre, in considerazione di quanto emerso nella fase di avvio del sistema congruità nazionale, è stato concordato che, per i soli cantieri conclusi entro il 28 febbraio 2023 (la cui denuncia di nuovo lavoro sia stata effettuata a decorrere dal 1° novembre 2021), le Casse Edili/Edilcasse procederanno al rilascio dell’attestazione di congruità anche qualora la documentazione giustificativa, eventualmente necessaria a dimostrare il raggiungimento della percentuale minima di congruità, sia costituita da un’autodichiarazione dell’impresa avente ad oggetto, ad esempio, l’utilizzo di macchinari altamente tecnologici e/o materiali di pregio o presenza di manufatti estranei alle lavorazioni edili.

Resta fermo che, a decorrere dal 1° marzo 2023, tutti i cantieri ancora aperti a tale data, inseriti nel sistema CNCE_Edilconnect, saranno sottoposti alla procedura di alert descritta nel prosieguo.

Con il medesimo accordo, le Parti Sociali hanno, altresì, precisato e ribadito i seguenti ulteriori aspetti della disciplina in materia di congruità:

- le Casse Edili/Edilcasse non potranno inserire nel sistema blocchi/inibizioni non previsti dalle procedure esistenti, fatta salva ovviamente, ove ne ravvisino la necessità, la verifica della correttezza di quanto attestato dai soggetti interessati. Ciò anche in considerazione di quanto già indicato dalla CNCE nella FAQ n. 8 della comunicazione n. 803/2021 (comunicazione Ance del 17 dicembre 2021): “8. Qualora il dichiarante per errore inserisca dati inesatti o si verificasse una errata imputazione di processo è possibile effettuare la correzione al fine di non incorrere nell’irregolarità? Sì, durante l’esecuzione dell’appalto/cantiere il dichiarante può procedere alle modifiche di eventuali errori materiali riscontrati. Successivamente all’emissione del certificato di congruità non sarà possibile alcuna modifica.”.

- In caso di lavoratori autonomi o titolari di impresa artigiana, fermo restando quanto previsto nell’art. 5 del DM n. 143/2021, nonché quanto previsto nella FAQ n. 5 della comunicazione CNCE n. 798/2021 (comunicazione Ance dell’11 novembre 2021), il sistema CNCE_Edilconnect dovrà attenersi per tali soggetti all’indicazione delle 173 ore massime di lavoro, commisurate (in via convenzionale, quale costo figurativo ai fini della congruità) rispettivamente al 3° livello (operaio specializzato) per i lavoratori autonomi e al 5° livello per il titolare di impresa artigiana, secondo gli importi stabiliti dal CCNL dell’artigianato.

- Fermo restando che l’inserimento nel sistema CNCE_EdilConnect delle ore lavorate dal lavoratore autonomo è la forma primaria per dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera, in caso di presentazione di documentazione (idonea fattura) che attesti i costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, la stessa deve contenere specificatamente l’indicazione dell’importo di manodopera.

- Anche in considerazione di quanto stabilito nel tempo dalle Parti Sociali nazionali, è confermato l’obbligo della denuncia per lo specifico cantiere.

Le Parti hanno concordato, infine, di incontrarsi entro e non oltre il 31 gennaio 2023 per l’analisi e la risoluzione dei temi non ancora definiti.

Fermo restando quanto sopra, si illustra di seguito la “procedura di alert” prevista e disciplinata dall’accordo in esame, che sarà introdotta dal 1° marzo 2023 per tutti i cantieri pubblici e privati ancora aperti a tale data o avviati a decorrere dalla stessa. Tale procedura è finalizzata a sensibilizzare i soggetti coinvolti (ossia l’impresa affidataria e, nel caso di appalti pubblici, anche il committente) al corretto adempimento della normativa in materia di congruità, con particolare riguardo alla richiesta dell’attestazione:

- una volta inviata la denuncia di nuovo lavoro (DNL), anche tramite il sistema CNCE_EdilConnect, alla Cassa competente, sarà inviata una pec all’impresa affidataria (e al committente, nel caso di appalto pubblico) informando che, ai sensi del DM n. 143/2021, l’opera denunciata è soggetta a verifica di congruità, che deve essere dimostrata dalla stessa impresa affidataria prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente (ovvero, per gli appalti pubblici, da richiedere, a cura dell’impresa affidataria e/o del committente, in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima del saldo finale da parte del committente). Viene precisato che, qualora l’impresa affidataria, anche non edile, non abbia inserito il cantiere in CNCE_Edilconnect, ma un suo subappaltatore abbia provveduto ad inserire il proprio lavoro indicando, nel campo obbligatorio, l’impresa affidataria, il sistema invierà una pec a quest’ultima, invitandola ad adempiere all’inserimento del cantiere e comunque alla verifica dei dati già inseriti.

- Il giorno 3 di ogni mese sarà inviato, a fini conoscitivi, all’impresa affidataria, da parte del sistema CNCE_Edilconnect, un riepilogo dei dati relativi all’andamento della congruità nei propri cantieri.

- Per i lavori di durata pari o superiore a 30 giorni, sarà inviata, 20 giorni prima della fine dei lavori, una pec all’impresa affidataria (e al committente, nel caso di appalto pubblico) per ricordare che, a seguito della chiusura del cantiere, si dovrà procedere alla richiesta della congruità e che il pagamento del saldo finale da parte del committente potrà avvenire solo dopo il rilascio della relativa attestazione.

- Alla data di chiusura del cantiere, qualora non sia richiesta la verifica della congruità, la procedura seguirà due percorsi alternativi, a seconda che il cantiere risulti o non risulti congruo:

a) se il cantiere risulta congruo, la Cassa invita, tramite pec, l’impresa affidataria (e il committente, in caso di appalto pubblico) a richiedere l’attestazione di congruità obbligatoria ai fini del pagamento del saldo finale ovvero, in alternativa, a scaricarla direttamente dal portale congruitanazionale.it, accedendo alla funzione “verifica attestazione congruità” e inserendo il CUC e il codice di autorizzazione (questi ultimi riportati nella stessa Pec);

b) se il cantiere non risulta congruo, il 1° giorno utile del mese successivo alla scadenza della denuncia di competenza del mese di chiusura del cantiere (es. chiusura cantiere 16 aprile à 1° giugno), la Cassa invia, tramite Pec, una nuova informativa all’impresa affidataria (e al committente, in caso di appalto pubblico), segnalando che l’opera denunciata non risulta congrua e che non si è proceduto alla richiesta dell’attestazione (con avviso, per il committente nel caso di appalto pubblico, di non procedere al pagamento del saldo finale). Nell’informativa sarà specificato che, qualora non si ottemperi a quanto previsto in tema di regolarizzazione (inclusa la possibilità di presentare eventuale documentazione giustificativa, compresa la dichiarazione del direttore dei lavori ai sensi dell’Accordo 10 settembre 2020) e di richiesta dell’attestazione di congruità entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della pec, si procederà a segnalare l’impresa affidataria come irregolare in BNI e che tale irregolarità inciderà sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio, per l’impresa affidataria, del DURC on-line. Viene precisato che quest’ultima fase della procedura di alert, relativa specificamente al caso in cui il cantiere non risulti congruo, sarà attivata solo per i lavori la cui DNL sia stata presentata a decorrere dal 1° marzo 2023.

Fermo restando quanto sopra, è stato previsto, altresì, che, qualora dalle notifiche preliminari pervenute alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente risulti un lavoro pubblico o privato (quest’ultimo per un’opera il cui valore complessivo sia pari o superiore a 70.000 euro) cui non corrisponda alcuna DNL nel sistema CNCE_Edilconnect, la Cassa, decorsi 30 giorni dalla data presunta di inizio lavori indicata nella notifica stessa, invierà una comunicazione a mezzo pec all’impresa affidataria, per informarla della necessità di ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di congruità.

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12/12/2022

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