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Iniziative per la cessione dei crediti fiscali relativi ai bonus edilizi: questo l'oggetto di una interrogazione (5-00053 Rubano) alla quale ha risposto il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Federico Freni, in Commissione Finanze della Camera mercoledì 23...
Iniziative per la cessione dei crediti fiscali relativi ai bonus edilizi: questo l'oggetto di una interrogazione (5-00053 Rubano) alla quale ha risposto il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Federico Freni, in Commissione Finanze della Camera mercoledì 23 novembre 2022.
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano la disciplina di cui all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 il quale, con riferimento ai bonus edilizi – ed in particolare al cosiddetto Superbonus – ha introdotto la possibilità di cedere il credito fiscale a soggetti terzi, comprese le banche e gli intermediari finanziari.
In proposito, gli Interroganti, nel richiamare i dati forniti da CNA che attestano un blocco della circolazione dei crediti edilizi pari a circa il 15 per cento del totale, fanno presente come ABI e ANCE hanno avanzato al Governo la richiesta di una misura di carattere straordinario volta a consentire agli intermediari di ampliare la propria capacità di acquisto, favorendo le quarte cessioni, per quanto la soluzione di aumentare le annualità di fruizione del beneficio aiuterebbe, ma non risolverebbe i problemi di liquidità immediati delle imprese.
Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere « quali iniziative urgenti il Ministro intenda adottare per rimuovere gli ostacoli che limitano le cessioni dei crediti fiscali già consolidati, relativi ai bonus edilizi, ad esempio, semplificando ulteriormente le quarte cessioni delle banche o consentendo a queste di frazionare le somme da cedere, in relazione alle capacità d’acquisto del cessionario, o avviando un’interlocuzione con le società controllate o partecipate dallo Stato, quali Poste o CdP, per l’acquisizione dei crediti fiscali che oggi non trovano sbocco ».
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria, il sottosegretario Freni rappresenta quanto segue.
“L’attuale disciplina della cessione dei crediti d’imposta in materia edilizia di cui all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi edilizi agevolati elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito di imposta, di importo pari alla detrazione spettante. Tale credito d’imposta è cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, ad eccezione delle due ulteriori cessioni consentite a favore di cosiddetti soggetti abilitati.
Tanto premesso, con riferimento alla richiesta di semplificazione della cosiddetta « quarta cessione », si rappresenta che l’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 50 del 2022 (cosiddetto decreto Aiuti) ha, infatti, modificato l’articolo 121 del decreto Rilancio, prevedendo la facoltà per banche e società appartenenti ad un gruppo bancario, iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo n. 385 del 1993, di effettuare sempre una cessione a favore dei soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a) del codice del consumo, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
La ratio degli interventi legislativi che si sono succeduti con riguardo alla disciplina della cessione dei crediti di imposta in materia edilizia è stata dettata dall’esigenza di contemperare il contrasto degli abusi e dei comportamenti fraudolenti connessi ad un catena di cessioni che – come riscontrato ad esito dell’esperienza operativa maturata dall’Amministrazione finanziaria – mira a dissimulare l’origine effettiva dei crediti, con l’opposta esigenza di non vanificare la finalità di ripresa a cui è ispirata la normativa sui bonus fiscali.
Inoltre, il recente decreto Aiuti-quater (decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176) – proprio nell’ottica di incentivare l’acquisto dei crediti d’imposta derivanti dall’esercizio di una delle opzioni previste dalle lettere a) e b) dell’articolo 121 del decreto Rilancio – è intervenuto per modificare (ampliandole) le modalità di utilizzo in compensazione dei predetti crediti d’imposta in capo al cessionario degli stessi, derogando, da un lato, per gli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, alla regola, originariamente prevista dall’articolo 121, comma 3, terzo periodo, del citato decreto – in base alla quale « il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione» – e dall’altro, stabilendo che « i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 ».
In merito, invece, alla possibilità – quale ulteriore strumento per incentivare la circolazione dei crediti d’imposta de quibus – di intervenire per rimuovere, nei riguardi delle banche, il divieto di cessione parziale dei crediti, attualmente applicabile, in base al comma 1-quater dell’articolo 121, alle cessioni successive alla prima, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che: « Il divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione; pertanto, le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito; le altre rate (sempre per l’intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato). Invece, le singole rate non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni ».
A tal fine, il richiamato comma 1-quater dell’articolo 121 prevede che al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.
Le suddette disposizioni si applicano ai crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022 e caricati, come di consueto, entro il giorno 10 del mese successivo (10 giugno 2022).
La rimozione di tale divieto comporterebbe la possibilità di cedere, in maniera frazionata, la singola rata, vanificando, di fatto, il presidio della tracciabilità dei crediti d’imposta.
Per quanto attiene, da ultimo, alla proposta relativa all’acquisizione dei crediti da parte di società controllate o partecipate dallo Stato (ad esempio, Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti), deve segnalarsi che Poste Italiane, sin da subito, ha avviato l’attività di acquisto dei crediti d’imposta relativi ai bonus edilizi mettendosi al servizio dell’economia del Paese, fiaccato dalla pandemia, nella piena consapevolezza del proprio ruolo di avamposto delle istituzioni sul territorio, consentendo la mobilizzazione di ingenti risorse.
Nonostante le incertezze normative derivanti dalle modifiche legislative via via intervenute sulla disciplina e le diverse e, in alcuni casi, contraddittorie interpretazioni fornite sulla stessa, Poste Italiane non ha fatto venir meno il proprio sostegno ed ha proseguito l’attività di acquisto dei crediti d’imposta a sostegno del rilancio del Paese.
Nel contesto attuale, Poste Italiane si rende pienamente disponibile ad ogni tipo di confronto nell’intento di addivenire ad una soluzione equilibrata, condivisa e che tenga conto di tutti gli interessi dei soggetti coinvolti al fine di fornire un contributo utile alla definitiva stabilizzazione del processo di acquisto e cessione dei crediti fiscali.”
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