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Ricostruzione privata sisma 2009, via libera al ricorso al subappalto oltre la quota del 30% dei lavori
Busia: “Con questa interpretazione evolutiva sul subappalto, viene consentita una maggiore facilità di utilizzo, che si tradurrà in uno stimolo ulteriore alla rinascita post terremoto”. Il Consiglio Anac ha deliberato di comunicare la nuova interpretazione al Governo e al Parlamento,...
Sarà più facile ricorrere al subappalto nell’ambito dei contratti tra privati che riguardano la ricostruzione nei comuni del cratere del sisma del 2009 in Abruzzo. L’Anac infatti ha dato il via libera all’ampliamento del ricorso al subappalto oltre la quota del 30% dei lavori prevista fino a oggi.
La decisione nasce dal parere richiesto all’Autorità dall’Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere in merito alla corretta interpretazione del limite di percentuale del 30% stabilito per gli interventi privati di ricostruzione post sisma e le modifiche in tema di subappalto contenute nel codice dei contratti pubblici che invece – per essere compatibili con la direttiva Ue 24 del 2014 - superano tale limite.
“Vogliamo favorire il più possibile i lavori privati di ricostruzione del terremoto”, dichiara il presidente di Anac Giuseppe Busia. “Con questa interpretazione evolutiva sul subappalto, viene consentita una maggiore facilità di utilizzo, che si tradurrà in uno stimolo ulteriore alla rinascita post terremoto”.
Secondo la giurisprudenza e le norme in vigore, i contributi a fondo perduto post terremoto sono concessi ai privati come indennizzo per il ristoro dei danni a edifici di proprietà privata. Quindi, i contratti stipulati dai beneficiari dei contributi non sono compresi nel codice appalti ma sono assoggettati alle norme del codice civile.
Tuttavia, secondo Anac, è possibile una interpretazione diversa: nel disciplinare le modalità di affidamento dei contratti privati con il decreto legge “Criteri e modalità della ricostruzione” del 2012, infatti, il legislatore ha tratto ispirazione dal codice appalti pubblici. Quindi, ragionando in termini sostanziali più che formali, la disciplina del subappalto nei contratti tra i privati può essere rinviata a quella nei contratti pubblici e il riferimento al limite del 30% può ritenersi superato.
In favore di tale interpretazione Anac ricorda che il decreto sul sisma del 2016, a differenza di quello sul sisma del 2009, disciplina il ricorso al subappalto facendo espresso rinvio al codice appalti pubblici vigente. Se non venisse consentito il superamento del limite del 30% nei contratti tra privati per la ricostruzione post sisma 2009, si avrebbe l’applicazione di una norma non solo più rigida rispetto a quella applicata ai contratti privati per la ricostruzione del sisma del 2016, ma addirittura rispetto a quella attualmente applicata ai contratti pubblici. una conseguenza, secondo l’autorità, immotivata e paradossale. L’ampliamento delle possibilità di ricorso al subappalto consente una maggiore apertura alla concorrenza e una accresciuta possibilità di selezionare operatori economici qualificati e in grado di garantire l’uso di tecnologie e materiali moderni.
Il Consiglio Anac ha deliberato anche di comunicare la nuova interpretazione al Governo e al Parlamento, oltre al Consiglio di Stato, ai fini delle possibili iniziative per la redazione del nuovo Codice degli Appalti.
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