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L’art. 119 del D.L. n. 34/2020, avente ad oggetto la disciplina del Superbonus, distingue gli interventi trainanti di cui al comma 1, alle lettere b) e c) aventi ad oggetto la sostituzione degli impianti di climatizzazione.
L’art. 119 del D.L. n. 34/2020, avente ad oggetto la disciplina del Superbonus, distingue gli interventi trainanti di cui al comma 1, alle lettere b) e c) aventi ad oggetto la sostituzione degli impianti di climatizzazione.
La previsione di cui alla lettera b) riguarda esclusivamente gli immobili in condominio, oppure gli immobili ad essi assimilati, come gli edifici posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari composti da due a quattro unità immobiliari al netto delle pertinenze. Invece, la previsione di cui alla successiva lettera c) riguarda esclusivamente gli immobili unifamiliari o funzionalmente indipendenti.
La prima disposizione di cui alla lettera b) qualifica come trainanti gli “interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto …”.
Secondo la norma si comprende agevolmente come l’intervento debba essere effettuato sulle parti comuni dell’edificio e l’impianto esistente debba essere sostituito con un impianto centralizzato.
Si consideri ad esempio il caso in cui ciascuna delle due unità immobiliari facenti parte dell’edificio sia dotata di un impianto di riscaldamento autonomo e l’intervento edilizio consista nella sostituzione della caldaia con il rifacimento dell’impianto per ciascuna unità immobiliare che conserverebbe il riscaldamento autonomo. Questa tipologia di intervento non può essere considerata trainante,ma trainata. Pertanto, in mancanza di un altro intervento trainante non sarà possibile fruire della detrazione del 110 per cento, ad esempio per la sostituzione degli infissi. Infatti, la disposizione in commento richiede non solo che l’intervento sia effettuato sulle parti comuni, ma che al termine dello stesso l’impianto di riscaldamento sia centralizzato. Nel caso in esame è stato invece ipotizzato che ciascuna delle unità immobiliari conservi il riscaldamento autonomo. In questo caso l’intervento, come detto, può essere considerato solo trainato.
La situazione sarebbe invece ben diversa qualora, dal riscaldamento autonomo fosse realizzato con l’intervento un unico impianto centralizzato. A questo punto il lavoro potrà essere considerato trainante e ne conseguirà il diritto a fruire della detrazione del 110 per cento anche per gli altri interventi trainati come ad esempio la sostituzione degli infissi.
Nicola Forte, dottore Commercialista, Consulente del CNAPPC
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